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3 mesi
Legge 162/2014 art.12
Istanza di parte
L'art.12 della Legge n.162/2014 prevede, a decorrere dall'11/12/2014, la possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio. L'assistenza degli avvocati difensori è facoltativa. Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando non vi siano figli minori o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, e a condizione che l'accordo non contenga patti di trasferimento patrimoniale. L'accordo può contenere pattuizioni aventi per oggetto l'assegno periodico (assegno di mantenimento e divorzile). Al fine di promuovere una maggiore riflessione sulle decisioni in questiore, è stato previsto un doppio passaggio dinanzi all'Ufficiale di Stato Civile a distanza di non meno di 30 giorni. Competente a ricevere l'accordo è il Comune di :
All'atto della conclusione dell'accordo dovrà essere corrisposto il diritto fisso pari a € 16,00 da versare presso la Tesoreria comunale.
In allegato, la dichiarazione sostitutiva di certificazione, che dovrà essere compilata da entrambi i coniugi e presentata davanti all'Ufficiale di Stato Civile al fine di fissare il giorno del 1° appuntamento.