Descrizione
Visto l’art. 11 del decreto legge 26 giugno 2026, n. 108, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26.06.2026, concernente: “Disposizioni urgenti in materia di sport, per lo svolgimento di grandi eventi e l'efficacia del documento di identità”, IN VIGORE DAL 26 GIUGNO 2026. Si rende noto CHE ESCLUSIVAMENTE AI FINI DI DOCUMENTO DI IDENTITÀ E DI RICONOSCIMENTO (articolo 35 del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445) NELLE MORE DEL RILASCIO DELLA CARTA D’IDENTITÀ ELETTRONICA, IL DOCUMENTO CARTACEO NON SCADUTO PUÒ, ALTRESÌ, ESSERE UTILIZZATO, ai fini dell'esercizio di diritti fondamentali e dell'accesso a prestazioni sanitarie, previdenziali e assicurative nonché nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i soggetti che erogano pubblici servizi, per la consegna di posta e atti giudiziari, per il ritiro o il deposito di denaro presso istituti bancari e istituti che erogano servizi finanziari o postali. La presente disposizione si applica fino al 31 gennaio 2027.